Sicurezza negli studi professionali

Sicurezza negli studi professionali

Dal 1 giugno 2013 le attività a partita IVA, compresa la professione di Architetto, che occupano fino a 10 lavoratori devono redigere un documento di valutazione dei rischi secondo le “procedure standardizzate” (DVRS) approvate dalla Commissione consultiva e recepite con il Decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno.
Detta norma soddisfa il requisito imposto dall’art. 28 del TUS: «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire le completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».
L’obbligo di DVRS scatta anche per gli studi professionali di architettura che impiegano fino a 10 lavoratori, infatti basta occupare anche 1 solo lavoratore subordinato e ad esso equiparato secondo il DLgs 81/08.
E’ sufficiente che all’interno dello studio svolga la prestazione professionale anche un solo collaboratore coordinato e continuativo o un lavoratore a progetto o un tirocinante o uno stagista (diverso dal titolare o dai titolari in caso di studio associato) che scatta l’obbligo di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.
Quindi la presenza di un lavoratore, che sia subordinato, equiparato o di un collaboratore lavoratore autonomo, rende il committente un datore di lavoro secondo il Testo unico. Anche il tirocinante, il lavoratore a progetto ed il collaboratore coordinato e continuativo, come i lavoratori subordinati, hanno diritto alla tutela della loro sicurezza e della loro salute. Significa che non solo il datore di lavoro deve prendere tutte le misure per prevenire qualsiasi malattia ed infortunio ma, tutelare la salute, comporta la messa in atto di tutte le misure che servono a conseguire lo «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore».
Infatti, per il Testo unico sulla sicurezza, il lavoratore è «una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […]».

Nel caso dello Studio Associato, il professionista che collabora con il suo associato, non è considerato lavoratore e dunque, se lo studio non ha collaboratori diversi dagli associati o dipendenti o tirocinanti, non ha obbligo di redigere il DVR standardizzato.

Diverso è il caso del socio lavoratore di una società che invece è considerato lavoratore secondo la definizione del DLgs 81/08, in questo caso infatti, anche se non sono occupati altri lavoratori, scatta comunque l’obbligo di valutare i rischi

Alla luce di quanto sopra riassumiamo le seguenti casistiche:
a) Professionista singolo senza lavoratori subordinati (equiparati stagisti, tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi che lavorano nell’ambito dello studio con vincoli di continuità): nessun obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi.
b) Professionista singolo con lavoratori subordinati (equiparati stagisti, tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi che lavorano nell’ambito dello studio con vincoli di continuità e di rispondenza al professionista): obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi.
c) Studio Associato senza lavoratori subordinati (equiparati stagisti, tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi che lavorano nell’ambito dello studio con vincoli di continuità, precisando che il professionista che collabora con il suo associato, non è considerato lavoratore): nessun obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi.
d) Studio Associato con lavoratori subordinati (equiparati stagisti, tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi che lavorano nell’ambito dello studio con vincoli di continuità e di rispondenza allo studio): obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi.
e) Società con lavoratori o soci lavoratori: obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi subordinati.
f) Società senza lavoratori o con soci di capitale che non prestano attività lavorativa nell’ambito dello studio: nessun obbligo di effettuazione di valutazione dei rischi.