Deroga al pagamento del minimo soggettivo al 31 luglio

Gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di cinque anni anche non consecutivi, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo . La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione dedicata, disponibile su Inarcassa On Line alla voce Agevolazioni, solo per il 2021 entro il 31 luglio anziché l’usuale 31 maggio e potrà essere eventualmente annullata entro la stessa data. Si ricorda che recenti modifiche normative. Sono esclusi i pensionati Inarcassa e i Pensionati di altro Ente, e i giovani che godono delle agevolazioni contributive e chi ha già esercitato questa facoltà cinque volte.

Scadenza rata minimi 2021

AL 30 GIUGNO SCADENZA PRIMA RATA MINIMI 2021 che , come sopra indicato, potrà essere pagata entro il 31/12/2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Per l’anno in corso gli importi del contributo minimo (soggettivo + integrativo + maternità/paternità) sono: 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: € 2.360 [interamente deducibile ai fini fiscali].

CONTRIBUTO INTEGRATIVO:  € 705 [non assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale]

Nota dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo, sia soggettivo sia integrativo, è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

MATERNITA’/PATERNITA’:  € 53 (€22 da corrispondere con la prima rata dei minimi e €31 con la seconda rata).

Deducibilità contributiva in funzione del regime fiscale del contribuente:

• Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.

• Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distingure tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:

a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;

b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.

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