FAQ aggiornamento coordinatori

FAQ COORDINATORI PER LA SICUREZZA / AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

 La scadenza del 15 maggio 2018 e l’obbligo di aggiornamento quinquennale

Molti colleghi interrogano l’Ordine sull’obbligo di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza. Ricordiamo che l’Ordine è responsabile per la formazione professionale (CFP) e che tramite il portale iM@teria custodisce e documenta l’avvenuta formazione. L’Ordine NON è invece competente per la formazione e per l’aggiornamento dei coordinatori, non è organo di controllo e non può attestare il compimento dell’iter di aggiornamento.

Naturalmente, l’Ordine rilascia l’attestato di frequenza ai singoli moduli di aggiornamento che organizza.

Il singolo coordinatore è responsabile della custodia dei documenti che dimostrano la sua abilitazione ed aggiornamento.

Tuttavia, l’Ordine desidera agevolare per quanto possibile i propri iscritti e pertanto:

  • oltre ad avere organizzato l’aggiornamento per 40 ore in più moduli distribuiti negli anni, organizzerà nel 2018 uno o più incontri di aggiornamento (probabilmente per 8 ore);
  • ha predisposto questa pagina allo scopo di consentire un facile approccio alle informazioni fondamentali;
  • predisporrà un apposito servizio di accesso agli atti, per coloro che hanno frequentato corsi di aggiornamento presso l’Ordine.

Quelle che seguono sono FAQ (domande più frequenti) a cui vengono date risposte sintetiche per un primo approccio al tema. Quanto scritto non è vincolante per gli iscritti e non rappresenta una posizione uffficiale. Per ogni decisione professionale raccomandiamo di attenersi sempre ai testi di legge originali.

FAQ
Le domande più frequenti

Sono architetto e coordinatore per la sicurezza dal 2004. Mi hanno detto che nel 2018 scadrà il periodo obbligatorio per l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza. Quali sono i miei obblighi e da dove derivano?

Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, che ha sostituito “626”, “494”, etc.) i coordinatori sono obbligati all’aggiornamento quinquennale “della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio”.

Tu eri già un coordinatore quando il TUSL è entrato in vigore (15 maggio 2008) e pertanto:

  • dovresti avere già completato il primo ciclo quinquennale (dall’entrata in vigore al 15/05/2013);
  • adesso devi completare, se già non l’hai fatto, il secondo ciclo di aggiornamento obbligatorio (entro il 15/05/2018).

Se vuoi controllare la fonte normativa di quest’obbligo, guarda il D.Lgs. 81/2008 dal quale derivano quasi tutti gli obblighi e prescrizioni connessi alla sicurezza cantieri. Per l’aggiornamento dei coordinatori devi guardare l’Allegato XIV, ultimo capitoletto: “Modalità di svolgimento dei corsi”.

Noi di solito ci affidiamo al sito di informazione tecnico-normativa Bosetti e Gatti. Clicca questo link: www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XIV

Io sono coordinatore da giugno 2015, devo anch’io fare 40 ore di aggiornamento entro maggio 2018?

Il tuo primo periodo di aggiornamento quinquennale scadrà nel 2020. Per essere più precisi, se tu sei diventato coordinatore il 1 giugno 2015, dovrai fare 40 ore di aggiornamento entro il 1 giugno 2020. Fino a quel giorno è valida la formazione che hai già maturato.

Mi sono abilitato come coordinatore dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 81/2008, quand’è che scadono i miei periodi di aggiornamento quinquennale?

La risposta è praticamente uguale a quella del quesito precedente. Fa fede la data in cui hai completato il corso di formazione. Ad esempio, se sei coordinatore da gennaio 2011, il primo quinquennio è già scaduto in gennaio 2016, il secondo scadrà in gennaio 2021. Per ciascuno di questi periodi assicurati di avere fatto le 40 ore di aggiornamento.

Ma quand’è che un professionista “diventa” coordinatore?

In teoria, un professionista è coordinatore dal momento in cui è in possesso di tutti e tre i requisiti (titolo di studio, attestazione relativa all’esperienza professionale, corso di formazione).

L’obbligo di aggiornamento, tuttavia, si riferisce alla formazione del coordinatore, e pertanto riteniamo che i cinque anni vadano conteggiati dal momento in cui è completato il primo ciclo di formazione in misura di 120 ore (al riguardo, potrebbe fare fede la data di rilascio dell’attestato)

Mi ero iscritto ad un corso di aggiornamento in cinque moduli per un totale di 40 ore, ma purtroppo a causa di altri impegni non ho potuto completarlo, avendo frequentato solo i primi 4 moduli (32 ore). Sono costretto a rifare il corso?

Assolutamente no. Il TUSL dice chiaramente che l’aggiornamento può avvenire anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

Nel tuo caso, se hai frequentato 4 moduli pari a 32 ore (e naturalmente se ti è stato rilasciato un attestato di frequenza per i moduli frequentati), dovrai partecipare ad uno o più moduli per sommare le 8 ore che ti mancano.

Ti raccomandiamo di assicurarti di avere l’attestato per le prime 32 ore e ovviamente questo vale anche per le ultime otto ore che farai.

In realtà, poiché l’aggiornamento può avvenire anche per mezzo di diversi moduli, puoi acquisire queste ore di formazione da enti diversi. Ad esempio, nel prossimo quinquennio potresti frequentare tre moduli da otto ore somministrati dal tuo ordine professionale (acquisendo così 24 ore di aggiornamento), ed iscriverti ad uno dei corsi organizzati da un altro ente di formazione, come ad esempio il CSE di Parma, che ti potrà fornire due moduli da otto ore (equivalenti a 16 ore).

L’importante è che tutti questi moduli assommino almeno 40 ore e che la formazione venga fatta nel quinquennio 16/5/2018 – 15/05/2023.

Mi sono iscritto ed ho sempre frequentato i corsi sulla sicurezza che ha organizzato il nostro Ordine. Sono a posto con l’aggiornamento? Mi hanno detto che ci sarà un corso nella primavera 2018, devo frequentarlo?

Sei già a posto !!!

L’Ordine degli Architetti di Parma, pur non rientrando questa attività nei propri obblighi, ha fornito ai propri iscritti lo “aggiornamento coordinatori” necessario per il quinquennio 2013-2018.

Questa attività è iniziata nel 2014 ed è stata completata nel 2017, come puoi vedere nel riepilogo che segue:
2014 Seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (4+4 ore).
2015 Il punto della situazione della sicurezza nei cantieri (4+4 ore)
2016 Progettare la sicurezza negli ambienti di lavoro (16 ore) – edizione1 e edizione 2
2017 Sistemi permanenti contro le cadute dall’alto (4+4 ore)

Totale Aggiornamento svolto dal 2014 al 2017 (quinquennio 2013-2018): 40 ore.

Confermiamo quindi che i colleghi che hanno frequentato questi corsi hanno cumulato le 40 ore richieste dalla Legge.

L’Ordine organizzerà un corso nella primavera 2018. Tu non sei tenuto a frequentarlo. Se ti iscriverai, non potrai utilizzare i crediti maturati nel quinquennio successivo.

Da maggio 2013 ad oggi io ho frequentato diversi corsi da coordinatore. Ho controllato i miei attestati e risulta che finora ho cumulato 32 ore di formazione. Cosa devo fare?

Molto bene, ti mancano solamente otto ore. Devi solo organizzarti presto per completare il tuo aggiornamento.

Puoi scegliere come fare:

  • iscriverti al prossimo corso che l’Ordine organizzerà nella primavera 2018 (assicurati che il programma preveda otto ore);
  • rivolgerti ad un ente di formazione, ad esempio il CSE, e scegliere un modulo da otto ore tra le diverse proposte che fanno.

Completa l’aggiornamento (40 ore) entro e non oltre il 15/05/2018!!!

Cogliamo l’occasione per farti presente queste cose:

  • l’Ordine vuole dare una possibilità di recupero a chi ha mancato uno dei corsi negli anni precedenti, e per questo organizzerà un modulo, probabilmente di otto ore. Si tratta comunque di una possibilità limitata. Se ti interessa devi tenerti libero nelle date che saranno indicate, e soprattutto devi iscriverti subito perché probabilmente vi saranno molte richieste. Tieni controllata la pagina dell’Offerta formativa
  • Gli enti di formazione forniscono ottime offerte per l’aggiornamento, con un ampio programma di corsi e di moduli, che permettono di fare tutte le ore necessarie. Noi non siamo direttamente coinvolti nella loro attività, ma ti segnaliamo il CSE (ex “Ente Scuola Edile”), puoi consultare i programmi cliccando questo link: www.cseparma.it/index.php/corsi/catalogo-corsi/118-corsi-in-partenza-3. Ti segnaliamo anche RES Edili di Reggio Emilia: www.res.re.it/corsi. È sempre consigliabile rivolgersi direttamente agli enti di formazione per effettiva conferma dei corsi in fase di avvio.

Mi sembra di avere frequentato tutti i corsi dell’Ordine, ma ho solo gli attestati del 2015, 2016, 2017. Posso controllare sul portale iM@teria?
Volevo anche chiedere se l’Ordine tiene un registro dei coordinatori e del loro aggiornamento.

Probabilmente ti confondi, e non hai frequentato i corsi del 2014. In ogni modo, per quanto riguarda i corsi di aggiornamento dei coordinatori l’unica cosa che fa fede sono gli attestati, che devono essere custoditi personalmente dai professionisti.

Non esiste nessun registro ufficiale dei coordinatori. L’Ordine non è organo di controllo sulla sicurezza cantieri e non può dichiarare che un professionista è coordinatore e che ha effettuato l’aggiornamento ed è in possesso di tutti i titoli necessari.

Ti raccomandiamo quindi il massimo scrupolo nel custodire con cura i documenti che dimostrano che sei un coordinatore, e tutti gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento.

La cosa non ti è del tutto chiara? Per vedere quali sono i titoli che deve avere un coordinatore consulta il Testo Unico, art. 98.

Se vuoi approfondire il tema dell’aggiornamento continua la lettura della norma con l’esame dell’Allegato XIV.

Io ho frequentato solo 16 ore di aggiornamento. Sono molto impegnato e non riuscirò a frequentare entro il 15 maggio le altre 24 ore che mi mancano, anche se spero di poterle frequentare più avanti, entro la fine dell’anno.
Cosa devo fare?

Questo è un caso particolare e possiamo darti una risposta solo indicativa, raccomandandoti di consultare le fonti normative ed eventualmente porre un quesito agli organi di controllo.

In ogni modo:
– se alla data del 15 maggio (o comunque alla scadenza del tuo obbligo di aggiornamento quinquennale) non avrai maturato le 40 ore di aggiornamento, sarai in difetto a fronte di un obbligo di Legge;
– a nostro avviso è pertanto consigliabile rinunciare immediatamente a tutti gli incarichi di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione. Per i cantieri in fase di esecuzione suggeriamo di mandare una raccomandata anche all’organo di controllo (SPSAL-AUSL) ed all’Ispettorato del Lavoro (DPL).

Solamente quando avrai di nuovo maturato l’aggiornamento (40 ore), potrai di nuovo acquisire incarichi da coordinatore per la sicurezza.

Se vuoi approfondire questo ed altri punti particolari puoi consultare l’Interpello 17-2013.

L’interpello pare chiarire anche un altro dubbio: se hai fatto più di 40 ore di aggiornamento, non puoi “trasferire” al quinquennio successivo le ore in più.

Ho perso l’attestato del corso organizzato dall’Ordine nel 2015.
Posso richiedere una copia?

I professionisti devono custodire tutti gli atti che dimostrano che sono in regola per operare come coordinatori.

Prima di tutto, ti raccomandiamo di assicurarti di avere frequentato il corso di cui non trovi l’attestato.

Se sei sicuro di avere frequentato il corso, e magari hai anche recuperato un elemento che può servire per la ricerca (mail di iscrizione, oppure ricevuta del bonifico), puoi richiedere copia dell’attestato. Segui la procedura indicata in questa pagina.

Fin dal 2011 ho sempre seguito tutti gli aggiornamenti e sono a posto con le 40 ore sia per il primo quinquennio (2008-2013) che per quello attuale (2013-2018). Non trovo però l’attestato per gli aggiornamenti che frequentai nel 2011 (primo quinquennio).
Come devo comportarmi?

L’Ordine non è in grado e non ha titolo per dare una risposta a questo quesito. Tuttavia, ti facciamo presente che la risposta all’Interpello 17-2013 (Ministero del Lavoro) indica che il coordinatore per esercitare deve avere completato l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso. Tale indicazione potrebbe fare intendere che l’aggiornamento per i quinquenni pregressi non sia rilevante per esercitare nel periodo a venire. Suggeriamo comunque di riferirsi solo ed esclusivamente ai testi di legge originali ed eventualmente richiedere formale parere all’organo di controllo.

Ho letto che il corso di aggiornamento che farò mi attribuisce anche dei crediti per la formazione (CFP). Siccome il corso è organizzato da un Ordine, me li ritroverò caricati direttamente su iM@teria?

No, purtroppo non è così… Devi entrare in iM@teria ed autocertificare i tuoi crediti. Se non sei pratico nell’uso di iM@teria naviga nel menù “formazione” del nostro sito, troverai tutte le informazioni necessarie. Utilizzare iM@teria è indispensabile per il professionista.

Link utili:

Aggiornamento di questa pagina: 01-03-2018