Deroga contributo minimo soggettivo

La norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2020 un reddito professionale inferiore a 16.241 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2021, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I REQUISITI

  1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
  2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
  3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

SOLO PER IL 2020

Limitatamente all’anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i termini per inoltrare la richiesta al 31 luglio e consentire così agli associati una migliore valutazione sulle prospettive reddituali dell’anno in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

I bollettini MAV/F24 relativi alla prima rata dei minimi, emessi su Inarcassa On Line nella prima settimana di giugno, non dovranno essere presi in considerazione da coloro che intendono usufruire del posticipo. Tali richieste saranno lavorate dopo il 31 luglio e sarà reso disponibile un nuovo MAV/F24, in scadenza al 30 settembre, per il pagamento del minimo integrativo + maternità/paternità.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio (31 luglio nel 2020), la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

E’ possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.

Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

Nota bene: Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2020. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il termine stabilito per la richiesta, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021 per il 2020) sarà inferiore a € 16.241, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dich on line, un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/21.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 16.241, il MAV, con scadenza 31/12/21, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della dich on line, conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

Se la dichiarazione reddituale 2020 non venisse presentata entro il 31/12/2021 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012.

GLI EFFETTI

La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.

Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365. [(725/2.280) * 365 gg.]

Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto  entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto  può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l’elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

Ad esempio: il riscatto della deroga 2018, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2023. La domanda potrà essere presentata già dal 1° gennaio 2019 ma l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre 2019 (termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2018).

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