Bonus Covid19

Il Cda ha deliberato di prorogare i termini di erogazione del sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVID-19 con insorgenza dell’evento entro il 31 luglio 2021, data in cui – ad oggi – è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento che residua al Bilancio di previsione 2020.

Gli importi erogati da Inarcassa nel 2020, a favore dei professionisti lavoratori autonomi, a titolo di sostegno al reddito per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono esenti dalle imposte e non concorrono dunque alla formazione del reddito imponibile per l’anno 2020.

Rientrano;

• indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, ai liberi professionisti iscritti, a valere sul Fondo appositamente costituito in seno al Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 44 del DL 18/2020 e dell’art. 78 DL 34/2020 (“indennità ex lege”);

• contributo, volontariamente istituito da Inarcassa con fondi propri, in favore degli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dal precedente beneficio, alle medesime condizioni di importo e reddituali previste per le indennità ex lege (“bonus”).

Entrambi i contributi sono esclusi ai fini fiscali: il primo in base alle istruzioni del DM attuativo del 28/3/2020; il secondo in virtù della risposta n.173/2021 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 956-2811/2020, rivolto ad hoc da Inarcassa a riguardo. Tutti i professionisti interessati riceveranno per Pec la Certificazione Unica attestante tali redditi esenti.

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