Pubblicazione Regolamento riformato per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Con riferimento a quanto già comunicato con Circolare n. 104 del 29 settembre 2016 si trasmette in allegato il Regolamento riformato per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo recentemente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia nr. 13 del 15 luglio 2017.

Il Regolamento, che sostituisce quello vigente dal 1 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 in data 15 settembre 2013 (a seguito del parere del Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137), è frutto di un percorso di revisione partecipata iniziato a maggio del 2016 che ha visto i contributi del Gruppo operativo, della Delegazione Consultiva a base regionale, della Conferenza degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Obiettivo della revisione è stata la necessità di apportare tutti gli aggiornamenti volti ad eliminare le criticità emerse durante il primo triennio formativo, mantenendo inalterata la struttura generale e l’articolato (cfr Circolare n. 104 del 29 settembre 2016, per l’illustrazione delle puntuali modifiche apportate).

Il Regolamento sulla Formazione, condiviso nella Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016 ed approvato con delibera di Codesto Consiglio, è stato inviato al Ministero della Giustizia in data 13 ottobre 2016, prot. 0003148.

Con parere del Ministro della Giustizia del 22 maggio 2017, prot. M_dg.GAB.22/05/2017.0021026.U, il Ministro ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento, recependo le modifiche introdotte dal CNAPPC rispetto al testo precedente e richiedendo le ulteriori seguenti variazioni:

– Art. 4
sopprimere il comma 2, posto che la materia disciplinare non rientra tra le competenze del Consiglio Nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.7 del D.P.R. n. 137/2012, ed è disciplinata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537;
– Art. 4
esplicitare maggiormente la disposizione di cui al comma 3, con la seguente formulazione: “il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione”.
– Art.9
indicare la data di entrata in vigore del Regolamento in quella del 1° luglio 2017.

In allegato il Regolamento riformato per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (SCARICA ALLEGATO)

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