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Eí pervenuta dal CNA la Legge Finanziaria
2003, Fondo rotativo per la progettualitý.
All'art. 94 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (la legge finanziaria 2003), Ë stato inserito
il comma 13, fortemente sostenuto da questo Consiglio Nazionale,
a firma del Senatore Arch. Vittorio Guasti.
Si tratta di una disposizione normativa
di eccezionale interesse, che cosÏ recita: "Le disposizioni
relative al fondo rotativo per la progettualitý di cui all'articolo
1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori
del concorso di idee e di progettazione."
Come noto, il "fondo rotativo per
la progettualitý" fu introdotto dalla legge 28 dicembre
1995, n. 549, con lo scopo di razionalizzare e accelerare
la spesa per investimenti pubblici da parte degli enti locali,
con l'anticipazione, tramite la Cassa depositi e prestiti,
delle relative spese di progettazione.
A seguito del citato intervento normativo,
il fondo Ë destinato alla copertura delle spese relative ai
documenti preparatori dei concorsi di idee e di progettazione.
Sono evidenti le implicazioni operative
e sistematiche, in particolare:
. un forte incentivo all'utilizzo dello
strumento del concorso di architettura ai fini dell'affidamento
degli incarichi di progettazione di opere pubbliche, risultando-
tra le diverse procedure di affidamento - l'unica finanziabile
in quanto tale,
. una sostanziale riduzione, se non
eliminazione, dei motivi che possono indurre le amministrazioni
affidatarie dei suddetti incarichi a non ricorrere all'utilizzo
di tale strumento.
Tutto ciÚ sembra porre delle basi concrete
affinchÈ i concorsi di idee e di progettazione diventino effettivamente
una pratica di uso comune, avvicinando cosÏ l'Italia a quei
Paesi europei ove tali procedure si utilizzano positivamente
da molto tempo, anche ai fini della programmazione.
Va infine segnalato, che, coerentemente
con l'opzione politica di cui innanzi, l'art. 70 della stessa
"finanziaria 2003" Ë stato molto riformulato allo
scopo di ampliare i lavori pubblici finanziabili dal fondo.
Pi˜ specificatamente , Ë stata soppressa
la limitazione del previgente art. 1, comma 54, della L. 549/95,
che circoscriveva ai soli "enti locali" e ai cofinanziamenti
comunitari l'ambito di destinazione delle risorse della Cassa
depositi e prestiti. |